Per aprire una scuola guida bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: essere maggiorenni; possedere un diploma; possedere l’abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida con esperienza minima di due anni; avere a disposizione una adeguata somma da investire in un’attività.
L’Ente di riferimento per aprire una scuola guida è la Provincia, tranne nel caso in cui si voglia rilevare una attività già esistente e abilitata. Il titolare autorizzato dalla Provincia dovrà essere anche proprietario dell’attività, e deve non solo gestire direttamente, esclusivamente e permanentemente l’esercizio, ma occuparsi anche della gestione diretta dei beni patrimoniali, rispondendo al regolare funzionamento dell’autoscuola. É necessario, inoltre, che il titolare sia abilitato come insegnante.
L’autoscuola deve essere in possesso di un’adeguata attrezzatura didattica e tecnica, e impiegare insegnanti ed istruttori autorizzati dal Ministero dei trasporti, in possesso dell’attestato di qualifica professionale. Se non vengono rispettate le normative vigenti il rischio è la sospensione dell’autorizzazione per un periodo che varia da uno a tre mesi e nei casi più gravi si rischia anche la revoca di tale autorizzazione.
Come diventare istruttore di scuola guida
Per diventare un istruttore di scuola guida è necessario frequentare un corso per il rilascio delle relativa licenza. Per poter accedere ai corsi bisogna essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo e la patente di guida, di tipo A o di tipo D (a secondo dal tipo di autoscuola che si vuole avviare).
Verranno effettuati dei controlli per garantire che il futuro istruttore di guida non sia mai stato pregiudicato oppure sottoposto a misure amministrative per la sicurezza personale. Il corso comprende sia insegnamenti teorici, sia lezioni relative alle tecniche per l’insegnamento della guida. A fine corso bisognerà superare un test, il test è composto da un esame orale e uno pratico. Le domande a risposta multipla, verificheranno la conoscenza del codice della strada, della meccanica delle automobili e degli argomenti relativi al conseguimento della patente B.
Dopo aver superato l’esame scritto si potrà procedere all’esame orale, se entrambi gli esami sono stati superati con successo, si potrà accedere all’esame finale, quello pratico, in cui il futuro istruttore dovrà dimostrate di essere in grado di guidare un mezzo pesante, solitamente un autobus, e di essere in grado di insegnare a guidare ad altri.
Coloro che sono già abilitati all’insegnamento della teoria possono accedere direttamente alla terza prova. Una volta ottenuta la licenza si potrà cominciare a svolgere il lavoro in proprio soltanto dopo avere accumulato un numero sufficiente di ore di esperienza nel campo dell’insegnamento alla guida.
La legge prevede che ci sia almeno una scuola guida ogni 15 mila abitanti e la distanza fra due autoscuole deve essere di almeno un chilometro. Inoltre bisogna scegliere un locale idoneo, che abbia spazio a sufficienza sia per l’aula del corso di teoria, sia per gli uffici. È necessario l’acquisto delle automobili che serviranno per le esercitazioni di guida. L’età minima per potere avviare questo tipo di attività è di 21 anni e occorre essere in possesso di partita iva.
L’iter burocratico prevede la consegna presso l’ufficio provinciale di competenza di un’autocertificazione, a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria (diploma di scuola superiore, abilitazione, e la possibilità di impiegare insegnanti di guida e di teoria riconosciuti dal Ministero dei Trasporti). Bisognerà poi attendere l’esito delle verifiche dell’Ente, che arriverà entro 30 giorni dalla consegna delle pratiche. Se l’esito sarà positivo si potrà finalmente avviare l’attività di autoscuola.
QUALI SONO LE ATTIVITA’ SVOLTE DALLE AUTOSCUOLE
Le autoscuole posso svolgere varie attività:
1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
2. il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A1, A, B, C e D;
3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto 2;
4. il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB (C.A.P.);
5. il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada (C.F.P.);
6. il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
7. il recupero dei punti per tutte la categorie di patenti e della C.Q.C.;
8. la formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
9. il recupero dei punti per le categorie di patenti A e B, delle patenti speciali corrispondenti.
Normativa:
Decreto Ministero dei Trasporti - 10/01/2014 - n. 30 - Attività delle autoscuole
Decreto Ministero dei Trasporti - 26/01/2011 - n. 17 - Insegnanti e istruttori di autoscuola
Decreto Ministero dei Trasporti - 17/05/1995 - n. 317 - Attività delle autoscuole
Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni – C.d. Codice della strada