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Cauzioni Provvisorie


Il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei Contratti) ha disciplinato, in un unico corpus normativo, le varie disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Codice ha peraltro riconfermato la distinzione tra le garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell'appalto.

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti, a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovranno corredare l'offerta di una cauzione provvisoria pari al due per cento dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.

La cauzione provvisoria, quindi, è quella garanzia richiesta dalla Committente, o Stazione appaltante, ad ogni società che prenda parte ad una gara d'appalto, questo al fine di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Solo al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo (art. 75 comma 8).
La cauzione provvisoria va a coprire eventualmente anche il mancato possesso, da parte della società partecipante alla gara, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti nel bando di gara. Come anticipato l'importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta e può essere ridotto del 50% nel caso in cui la società sia in possesso di certificazione ISO. La validità della cauzione provvisoria deve essere di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Art. 75 comma 3 del Codice dei contratti e art. 100 Dpr. 554/1999)

La cauzione può essere:
- bancaria;
- assicurativa;
- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L’affidamento:
Al fine di ottenere una cauzione provvisoria, la società dovrà essere ‘affidata’ dalla Compagnia di Assicurazione o Società Finanziaria autorizzata al rilascio di cauzioni, infatti dopo aver presentato la documentazione necessaria e valutate le condizione per l'ottenimento del fido, la Compagnia o Società finanziaria delibera un fido che l'azienda potrà utilizzare solo ed esclusivamente per le richieste di cauzioni provvisorie o definitive. Una volta ottenuto l'affidamento, il rilascio della cauzione è immediato fino ad esaurimento del fido stesso assegnato. E' importante sapere che questa procedura è comune a tutti e senza un fido assegnato non si potrà mai richiedere una cauzione provvisoria alle Compagnie o Società finanziaria autorizzata.

Documentazione necessaria da acquisire dopo aver ottenuto l'affidamento:
- Lettera d'invito o bando di gara integrale.


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